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Elezioni amministrative - Presentazione delle Candidature

Elezioni amministrative - Presentazione delle Candidature

Requisiti del richiedente

I candidati alla carica di Sindaco, di Consigliere Comunale devono essere maggiorenni ed elettori di un Comune della Repubblica.

I sottoscrittori della lista, i presentatori della lista devono essere maggiorenni ed elettori del Comune di Rufina.

I cittadini dell'Unione Europea, con cittadinanza non italiana, che intendono presentare la propria candidatura  a Consigliere Comunale devono essere maggiorenni, residenti nel Comune di Rufina, iscritti nelle liste aggiunte del Comune di Rufina.

Documentazione da presentare

La documentazione occorrente per la presentazione delle liste dei candidati a Sindaco e Consigliere Comunale varia a seconda della densità della popolazione all'ultimo censimento generale della popolazione (2011) e cioè sopra o sotto i 15.000 abitanti.
Il Comune di Rufina all'ultimo censimento della popolazione consta di 7.382 abitanti, pertanto la documentazione occorrente risulta essere:
1) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
2) dichiarazione di presentazione della lista;
3) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;
4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità;
5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
6) modello di contrassegno di lista.

1. Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.
I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d’ordine progressivo.
Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.
Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell’Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista, che deve comprendere un numero di candidati non superiore  al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti, per il Comune di Rufina:
– da almeno 10 e da non più di 12 candidati, essendo un comune con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

Nella formazione delle liste di candidati deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i generi, pertanto, le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non sia rappresentato oltre i due terzi dei candidati, numero da arrotondare all’unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 50 centesimi.


2. Dichiarazione di presentazione della lista.
La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.
La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.
Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.
I requisiti sono:
a) Numero dei presentatori
La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta, a norma dell’articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni per il Comune di Rufina
– da non meno di 60 e da non più di 120 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
All’atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180º giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda da 200 a 1.000 euro) (articoli 28, terzo comma, 32, quarto comma, e 93 del testo unico 16 maggio 1960,
n. 570, come modificato dall’articolo 1 della legge n. 61 del 2004).

b) Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l’elezione del consiglio comunale.
Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

c) Sottoscrizione da parte dei presentatori.
La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori, la firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori.
Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale che, insieme con gli altri atti, deve essere allegato alla lista dei candidati.
Requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista:
le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, a condizione che, all’atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata – a norma dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni – da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco.
Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180º giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature .
I pubblici ufficiali previsti dal menzionato articolo 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.

d) Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento.
Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è facoltativa l’indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e alla designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l’impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista. Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

e) Programma amministrativo.
Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco, deve essere affisso all’albo pretorio del comune (articolo 71, comma 2, e articolo 73, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

f ) Bilancio preventivo di spesa.
Unitamente alle liste e alle candidature, nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa, da rendersi pubblico mediante l’affissione all’albo pretorio del comune (articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81).


3.Certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali.

Allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo, partecipando  alle  elezioni  in  qualità  di  candidati,  possano  falsarne  i  risultati, si richiede che all'atto di presentazione delle candidature  sia  corredato  dei  certificati  nei  quali  si  attesta  che  i  candidati  sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.
Per  i  cittadini  dell'Unione  europea,  il  certificato  indica  che  essi  sono iscritti nella lista elettorale aggiunta, o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito.

4. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco o consigliere comunale. – Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità.

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale la quale deve contenere anche LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – resa ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – NELLA QUALE SI ATTESTA CHE IL CANDIDATO MEDESIMO, a sindaco o a consigliere, NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITÀ PREVISTE DALLA LEGGE.
La dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere firmata dal candidato e autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate per l’autentica delle sottoscrizioni.
Per i candidati che si trovino eventualmente all’estero, l’autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere effettuata da una autorità diplomatica o consolare italiana.
Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e colui che è stato eletto in un comune non può presentarsi candidato in altri comuni.

 5. – Certificato attestante che i candidati sono elettori.
Allo scopo di evitare che persone prive dell’elettorato attivo, partecipando alle elezioni in qualità di candidati, possano falsarne i risultati, il testo unico 16 maggio 1960, n. 570, agli articoli 28, quinto comma, e 32, settimo comma, numero 3), richiede, esplicitamente, che l’atto di presentazione delle candidature sia corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.
Per i cittadini dell’Unione europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall’articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, o, qualora l’iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo.
Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 4 per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle candidature.

6. – Contrassegno per i candidati alla carica di sindaco e per i candidati alla carica di Consigliere comunale.

Il candidato alla carica di sindaco, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato da un contrassegno. Il contrassegno sarà riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.
Affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l’uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.
È vietato l’uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa, deve considerarsi vietato anche l’uso di simboli propri del Comune.
Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570.
Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.
Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.
Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

Iter procedura

Modalita' di presentazione

La presentazione deve essere fatta alla segreteria del comune per il quale le candidature vengono proposte.
La commissione elettorale circondariale, al termine delle proprie operazioni, proceda all’assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante sorteggio, analogamente a quanto avviene anche per i candidati a sindaco.
È evidente, quindi, che i contrassegni delle liste verranno riportati, sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione, secondo l’ordine definitivo risultato dal sorteggio, compresa la conseguente rinumerazione, indipendentemente da quello di presentazione o di ammissione. Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

Termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature.
La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata dalle ore 8 del 30º giorno alle ore 12 del 29º giorno antecedenti la data della votazione.
Peraltro, al fine di assicurare al massimo l’esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la segreteria degli uffici comunali resti aperta, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12.

Compiti della segreteria del comune relativi alla ricezione elle candidature.
Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, che deve indicare, oltre al giorno e all’ora precisa di presentazione, l’elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati; ciò al fine di evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.
È opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l’ora della ricezione.
È, tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del comune, ecc.
È, poi, necessario, affinché la commissione elettorale circondariale sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il segretario ricevente prenda nota dell’identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.
Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla commissione elettorale circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.
È inoltre, raccomandabile che il segretario comunale, prima dell’invio degli atti alla commissione elettorale circondariale, provveda a fare copia del programma amministrativo presentato dalle singole liste, per l’affissione dello stesso all’albo pretorio del comune allorché saranno pervenute le determinazioni della suddetta commissione.
Allorché più comuni usufruiscano, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale – stante l’obiettiva impossibilità per il segretario medesimo di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente – il segretario comunale potrà delegare l’attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del comune, previo assenso del sindaco e comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

Costi


Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

Informazioni

In considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non sono ammesse:

  1. l’autocertificazione non è, quindi, possibile autocertificare l’iscrizione nelle liste elettorali;
  2. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  3. la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell’interessato in calce al documento;
  4. la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

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