IMU 2020

Entro il 16 giugno va effettuato il versamento dell'acconto

Dal 1° gennaio 2020 l’IMU è regolata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019. Il comma 738 della suddetta normativa ha, tra l’altro, disposto l’abolizione della TASI a far tempo dal 01/01/2020, pertanto le fattispecie immobiliari (beni merce e fabbricati rurali strumentali) che sino al 31/12/2019 erano gravate da TASI, dal 2020 sono sottoposte a tassazione IMU.
L’articolo 1, comma 740, della legge n. 160/2019 dispone che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, secondo la definizione data dalla norma medesima (comma 741), non è sottoposta a tassazione. Si ricorda che l’abitazione principale ai fini IMU è quella, e solo quella, nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.


Entro il 16 giugno va effettuato il versamento dell'acconto IMU dovuta per l'anno d'imposta 2020: la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2019.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso e della destinazione d'uso degli immobili nel primo semestre del 2020, applicando le aliquote IMU vigenti per l'anno 2019.
La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2020, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle nuove aliquote 2020 con conguaglio sulla prima rata (imposta annua – acconto = saldo).


Novità per le strutture ricettive


In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativamente agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Ultimo aggiornamento: Ven, 05/06/2020 - 11:10