POC Garante informazione e partecipazione

Il Garante dell’informazione e della partecipazione

Il Garante dell’informazione e della partecipazione agli atti di governo del territorio, così come definito dalla
LR 65/2014 “Norme per il governo del territorio” svolge le funzioni disciplinate nel capo V –Gli istituiti della
partecipazione (artt. 36-39).
Quali funzioni svolge?
1. Nell’ambito delle competenze della Regione, delle province, della città metropolitana e dei comuni, ai fini
della formazione degli atti di loro rispettiva pertinenza, il garante dell’informazione e della partecipazione
assume ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del
territorio, per l’attuazione del programma di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e), e per assicurare
l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati. A tal fine la Regione, le
province, la città metropolitana e i comuni,assicurano che la documentazione relativa agli atti di governo del
territorio risulti adeguata alle esigenze dell’informazione e della partecipazione secondo le linee guida di cui
all’articolo 36, comma 4.
2. Il garante dell’informazione e della partecipazione redige un rapporto sull’attività svolta, indicando le
iniziative poste in essere in attuazione del programma di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e), ed
evidenziando se le attività relative all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle
popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della
pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all’adozione degli
organi competenti. Della pubblicazione del rapporto sull’attività svolta è data comunicazione al Garante
regionale dell’informazione e della partecipazione di cui all’articolo 39.
3. A seguito dell’adozione degli atti di governo del territorio, il garante dell’informazione e della
partecipazione promuove le ulteriori attività di informazione necessarie nell’ambito delle procedure di cui
all’articolo 20."

Il Garante della Comunicazione per il POC:
Arch. Caterina Fusi - garante.comunicazione@comune.rufina.fi.it

Ultimo aggiornamento: Lun, 04/03/2024 - 14:24