TASI 2014

Il Comune di Rufina ha deliberato le aliquote nel mese di aprile, pertanto NIENTE E’ DOVUTO PER LA TASI ALLA SCADENZA DEL 16 OTTOBRE 2014

Dal 01/01/2014 è stato introdotto il nuovo tributo sui servizi indivisibili (TASI) che è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Per l'anno 2014, con deliberazione n. 29 del 29.04.2014 il Comune di Rufina ha approvato le aliquote TASI per le seguenti tipologie di immobili.

 

CONSULTA ALIQUOTE TASI 2014

 

BASE IMPONIBILE
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore su cui calcolare l'imposta è determinato come per l'IMU ovvero è costituito dall'ammontare della rendita risultante in catasto rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti valori:
160 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie A (esclusa A/10) e C/2, c/6 e C/7
140 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie B e C/3, C/4 e C/5
80 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie D/5
80 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie A/10
65 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie D escluso D/5
55 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie C/1
Per le aree fabbricabili e in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione e di interventi di recupero la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio dal primo gennaio dell'anno di imposizione.

 

SCADENZE PAGAMENTO
16 GIUGNO 2014
16 DICEMBRE 2014

 

Il Comune di Rufina ha deliberato le aliquote nel mese di aprile, pertanto NIENTE E’ DOVUTO PER LA TASI ALLA SCADENZA DEL 16 OTTOBRE 2014, essendo già scaduta la rata in acconto del 16 giugno scorso e dovendo poi pagare la rata a saldo entro il prossimo 16 dicembre.

 

DICHIARAZIONE
Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2014 la dichiarazione TASI andrà presentata entro il 30 giugno 2015.
Per l'anno 2014 in sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine sopra indicato.

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il versamento del tributo potrà essere effettuato solo tramite il Mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributo: .
3958 Tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze
3959 Tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 Tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili
3961 Tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati
3962 Tributo per i servizi indivisibili - INTERESSI
3963 Tributo per i servizi indivisibili - SANZIONI

Nella Home page del nostro sito internet sulla sinistra è disponibile il link CALCOLO IUC con il quale potrete facilmente calcolare il dovuto sia a titolo di TASI che di IMU e stampare il relativo modello F24.
 

Ultimo aggiornamento: Mer, 11/11/2015 - 12:12