Carta d'identità elettronica (C.I.E.) a domicilio
Dettagli
A chi è rivolto
A tutti i cittadini italiani e stranieri, siano essi appartenenti o non appartenenti a uno degli Stati membri dell’Unione Europea, iscritti nell’ANPR, non titolari di una carta d’identità elettronica oppure titolari di una carta d’identità elettronica scaduta, in scadenza (ultimi sei mesi di validità), deteriorata, smarrita, rubata o con dati anagrafici variati (tranne l’indirizzo di residenza), qualora i cittadini si trovino nell’impossibilità di recarsi presso l’ufficio anagrafe per gravi e comprovati motivi di salute. Sono esclusi dal rilascio della carta d’identità elettronica gli iscritti A.I.R.E, ai quali può essere rilasciata solo la carta d’identità cartacea (per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda “Carta d’identità cartacea (C.I.)”).
Per i cittadini italiani la carta d’identità elettronica è valida sul territorio italiano e per l’espatrio negli Stati membri dell’Unione Europea mentre per i cittadini stranieri la carta d’identità elettronica è valida sul territorio italiano, ma non per l’espatrio negli Stati membri dell’Unione Europea.
Come fare
Il cittadino deve delegare una persona terza a prendere un appuntamento con l’ufficio anagrafe per il rilascio della carta d’identità elettronica a domicilio e a presentare il tal giorno la documentazione indicata nella sezione “Cosa serve”. Il giorno dell’appuntamento, una volta predisposta la pratica per il rilascio della carta d’identità elettronica, l’ufficiale d’anagrafe si recherà presso il domicilio del cittadino per l’identificazione e la raccolta delle firme.
Cosa serve
Se il cittadino è maggiorenne, per il rilascio della carta d’identità elettronica a domicilio è necessario quanto segue:
la delega sottoscritta dal cittadino
la carta d’identità scaduta, in scadenza (ultimi sei mesi di validità) o deteriorata; se il cittadino non è titolare di una carta d’identità elettronica (prima emissione) è necessario un documento di riconoscimento equipollente; qualora non possedesse un documento di riconoscimento equipollente, l’identificazione avverrà tramite due testimoni muniti di documento di riconoscimento, i quali dovranno presentarsi contestualmente all’interessato. Se invece il cittadino è titolare di una carta d’identità elettronica ma non è più in possesso del documento perché è stato smarrito o rubato è necessaria la denuncia rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza
una fototessera, la quale deve rispettare i requisiti riportati negli allegati denominati “FOTOTESSERE 1” e “FOTOTESSERE 2”, reperibile presso negozi di fotografia/ottica o presso le cabine per fototessere automatiche; è possibile anche scattare una fotografia digitale e inviarla a mezzo posta elettronica all’indirizzo fornito dall’ufficiale d’anagrafe in sede di rilascio della carta d’identità elettronica
la tessera sanitaria
Se il cittadino è minorenne, per il rilascio della carta d’identità elettronica a domicilio è necessario quanto segue:
la carta d’identità scaduta, in scadenza (ultimi sei mesi di validità) o deteriorata; se il cittadino non è titolare di una carta d’identità elettronica (prima emissione) è necessario un documento di riconoscimento equipollente; qualora non possedesse un documento di riconoscimento equipollente, l’identificazione avverrà tramite due testimoni muniti di documento di riconoscimento, i quali dovranno presentarsi contestualmente all’interessato. Se invece il cittadino è titolare di una carta d’identità elettronica ma non è più in possesso del documento perché è stato smarrito o rubato è necessaria la denuncia rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza
una fototessera, nel rispetto dei requisiti riportati negli allegati denominati “FOTOTESSERE 1” e “FOTOTESSERE 2”, reperibile presso negozi di fotografia/ottica o presso le cabine per fototessere automatiche; è possibile anche scattare una fotografia con lo smartphone e inviarla a mezzo posta elettronica all’indirizzo fornito dall’ufficiale d’anagrafe in sede di rilascio della carta d’identità elettronica
la tessera sanitaria
la presenza dei genitori: se il cittadino non è titolare di una carta d’identità elettronica (prima emissione) e i genitori richiedono l’emissione della stessa valida per l’espatrio è necessaria la presenza di entrambi i genitori muniti di documento di riconoscimento; se invece il cittadino è titolare di una carta d’identità elettronica e i genitori richiedono l’emissione della stessa valida per l’espatrio è sufficiente la presenza di un unico genitore e la sottoscrizione dell’atto di assenso per il rilascio della carta d’identità elettronica valida per l’espatrio a un figlio minorenne da parte del genitore non presente, allegando una fotocopia fronte-retro del suo documento d’identità. Nel caso di rifiuto o impossibilità a ottenere l’assenso di un genitore, il genitore interessato può richiedere il nulla osta al Giudice Tutelare; se il Giudice Tutelare rilascia il nulla osta l’ufficiale d’anagrafe rilascerà la carta d’identità elettronica valida per l’espatrio mentre se il Giudice Tutelare non rilascia il nulla osta l’ufficiale d’anagrafe rilascerà la carta d’identità elettronica non valida per l’espatrio. Fa eccezione il caso in cui un genitore sia titolare esclusivo della potestà sul figlio.
Cosa si ottiene
La ricevuta della richiesta C.I.E. valida a tutti gli effetti come documento di riconoscimento su tutto il tettorio italiano fino alla ricezione della carta d’identità elettronica. Nell’ultima pagina della ricevuta sono riportate la prima metà del codice PIN e la prima metà del codice PUK mentre le seconde metà saranno spedite dal Ministero dell’interno insieme alla carta d’identità elettronica; una volta scaricata l’app CIE ID ed effettuata la registrazione, la carta d’identità elettronica permette al cittadino di accedere ai servizi digitali online.
Il rilascio della carta d’identità elettronica con le seguenti validità per fasce d'età:
- minori tra 0 e 2 anni: validità di 3 anni dalla data di emissione
- minori tra 3 e 17 anni: validità di 5 anni dalla data di emissione
- maggiorenni (18 anni e oltre): validità di 10 anni con scadenza fissata al giorno del compleanno immediatamente precedente al termine dei 10 anni dalla data di rilascio.
Tempi e scadenze
Quanto costa
La carta d’identità elettronica a domicilio ha un costo di 22,00 euro se si tratta di una prima emissione o se la precedente carta d’identità elettronica risulta scaduta o in scadenza (ultimi sei mesi di validità).
La carta d’identità elettronica a domicilio ha un costo di 27,00 euro se la precedente carta d’identità elettronica risulta deteriorata, smarrita, rubata o se vi è stata una variazione dei dati anagrafici (tranne l’indirizzo di residenza).
Il pagamento deve essere effettuato in contanti al termine della procedura di rilascio.
Ulteriori informazioni
Durante l’emissione della carta d’identità elettronica a domicilio è esclusa l’acquisizione delle impronte digitali.
Durante l’emissione della carta d’identità elettronica, per i cittadini di età pari o superiore a 12 anni è prevista l’acquisizione obbligatoria della firma autografa; nel caso di impossibilità fisica permanente al rilascio della firma autografa è necessario esibire la documentazione medica per comprovare la suddetta condizione.
Durante l’emissione della carta d’identità elettronica a domicilio è prevista per i cittadini maggiorenni l’espressione della volontà sulla donazione di organi e tessuti, scegliendo una delle seguenti tre risposte:
- sì, acconsento alla donazione di organi e tessuti
- no, non acconsento alla donazione di organi e tessuti
- non mi esprimo sulla donazione di organi e tessuti
Per ulteriori informazioni si rimanda all’allegato denominato “UNA SCELTA IN COMUNE”.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- Decreto legge del 19 giungo 2015, n. 78, convertito dalla Legge del 6 agosto 2015, n. 125
- Decreto del Ministro dell’Interno del 23 dicembre 2015
- Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82
- Regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773
- Regio decreto del 6 maggio 1940, n. 635
- Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 1974, n. 649
- Legge del 6 agosto 2008, n. 133
- Circolare del Ministero dell’Interno del 15 giugno 2016, n. 10
- Circolare del Ministero dell’Interno del 5 luglio 2016, n. 11