A chi è rivolto
A tutti i cittadini.
Come fare
Il cittadino può presentare la richiesta tramite le seguenti modalità:
presentandosi allo sportello dell’ufficio anagrafe nei giorni e negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00
accedendo all'ANPR
inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio.anagrafe@comune.rufina.fi.it
inviando una PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.rufina@postacert.toscana.it
inviando una raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Rufina, ufficio anagrafe, via Piave, 5 50068 Rufina (FI)
Cosa serve
Se il cittadino è italiano, per effettuare un cambio abitazione è necessario quanto segue:
il modulo “DICHIARAZIONE DI RESIDENZA”
un documento d’identità
la patente di guida italiana (se in possesso)
il documento attestante la titolarità dell’alloggio (contratto di compravendita, locazione o comodato d’uso gratuito)
la ricevuta di iscrizione del contratto all’Agenzia delle Entrate (se si è titolari di un contratto di locazione o comodato d’uso gratuito)
il modulo “DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO” (se non si è in possesso della ricevuta di iscrizione del contratto all’Agenzia delle Entrate o se non si è in possesso di altro documento attestante la titolarità dell’alloggio)
Se il cittadino è comunitario, per effettuare un cambio abitazione è necessario quanto segue:
il modulo “DICHIARAZIONE DI RESIDENZA”
un documento d’identità
la patente di guida italiana (se in possesso)
il documento attestante la titolarità dell’alloggio (contratto di compravendita, locazione o comodato d’uso gratuito)
la ricevuta di iscrizione del contratto all’Agenzia delle Entrate (se si è titolari di un contratto di locazione o comodato d’uso gratuito)
il modulo “DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO” (se non si è in possesso della ricevuta di iscrizione del contratto all’Agenzia delle Entrate o se non si è in possesso di altro documento attestante la titolarità dell’alloggio)
Se il cittadino è extracomunitario, per effettuare un cambio abitazione è necessario quanto segue:
il modulo “DICHIARAZIONE DI RESIDENZA”
un documento d’identità
la patente di guida italiana (se in possesso)
il documento attestante la titolarità dell’alloggio (contratto di compravendita, locazione o comodato d’uso gratuito)
la ricevuta di iscrizione del contratto all’Agenzia delle Entrate (se si è titolari di un contratto di locazione o comodato d’uso gratuito)
il modulo “DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO” (se non si è in possesso della ricevuta di iscrizione del contratto all’Agenzia delle Entrate o se non si è in possesso di altro documento attestante la titolarità dell’alloggio)
il permesso di soggiorno in corso di validità* **
* Se il permesso di soggiorno risulta scaduto è necessario presentare il permesso di soggiorno scaduto da non più di 60 giorni allegando la ricevuta postale attestante la richiesta di rinnovo del documento presentata entro 60 giorni sulla scadenza.
** Se si è in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare è necessario presentare la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e la ricevuta rilasciata dallo sportello unico per l'immigrazione attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno.
Cosa si ottiene
La mutazione immediata dell’indirizzo di residenza.
Tempi e scadenze
L'ufficiale d'anagrafe deve registrare la dichiarazione di residenza entro 2 giorni lavorativi dalla data di protocollazione e inviare una prima richiesta di accertamento della residenza alla Polizia Municipale. Entro 45 giorni decorrenti dalla data di protocollazione della dichiarazione la Polizia Municipale deve eseguire l'accertamento della residenza: se l’accertamento non viene eseguito entro i termini previsti, l’ufficiale d’anagrafe chiude la pratica con esito positivo per decorrenza termini (silenzio-assenso); se invece l’accertamento viene eseguito e risulta sussistere la dimora abituale l'ufficiale d'anagrafe chiude la pratica di residenza con esito positivo, mentre se non risulta sussistere la dimora abituale l’ufficiale d’anagrafe invia la comunicazione di preavviso di rigetto della pratica di residenza a mezzo raccomandata A/R al cittadino, invitandolo a presentare, entro 10 giorni dalla data di ricezione dell’avviso, delle specifiche osservazioni per rivalutare gli elementi prodotti inizialmente. La comunicazione di preavviso di rigetto interrompe i termini previsti per la conclusione del procedimento (45 giorni), i quali ricominceranno a decorrere a partire dalla data di presentazione delle osservazioni. Se il cittadino non ritira la raccomandata A/R o non presenta le osservazioni nei termini previsti, l’ufficiale d’anagrafe invia la comunicazione di rigetto della pratica di residenza a mezzo raccomandata A/R al cittadino, invia la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza a mezzo PEC, come previsto dall’art.19, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, e chiude la pratica di residenza con esito negativo, dando seguito al ripristino. Se invece il cittadino ritira la raccomandata A/R e presenta le osservazioni nei termini previsti, l’ufficiale d’anagrafe invia una seconda richiesta di accertamento alla Polizia Municipale: se l’accertamento non viene eseguito entro i termini previsti, l’ufficiale d’anagrafe chiude la pratica con esito positivo per decorrenza termini (silenzio-assenso); se invece l’accertamento viene eseguito e risulta sussistere la dimora abituale l'ufficiale d'anagrafe chiude la pratica di residenza con esito positivo, mentre se non risulta sussistere la dimora abituale l’ufficiale d’anagrafe invia la comunicazione di rigetto della pratica di residenza a mezzo raccomandata A/R al cittadino, invia la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza a mezzo PEC, come previsto dall’art.19, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, e chiude la pratica di residenza con esito negativo, dando seguito al ripristino.
Quanto costa
Non sono previsti costi.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
- Legge 15 luglio 2009, n. 94
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
- Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
- Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35)
- Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80)
- Circolare protocollo 27972/2020