Piano Operativo Comunale

 
 
 
 
 
 
 

 

POC – Piano Operativo Comunale
La pianificazione urbanistica è una materia di competenza regionale. In Toscana è disciplinata dalla Legge regionale n. 65 del 2014 “Norme per il governo del territorio” che definisce: cosa sono e cosa devono contenere i diversi atti di governo del territorio; le procedure per elaborarli; le regole sovracomunali da rispettare dal punto di vista paesaggistico, territoriale ed edilizio; la collaborazione interistituzionale e la partecipazione dei cittadini.
Nel rispetto delle procedure indicate dalla L.R. 65/2014, dopo aver redatto il Piano strutturale (PS), i comuni devono dotarsi di un Piano operativo (PO), il documento che traduce in azioni concrete le strategie previste dal Piano Strutturale. Entrambi gli strumenti, PS e PO, possono essere redatti in forma congiunta con altri comuni e in tal caso prendono il nome rispettivamente di Piano strutturale intercomunale (PSI) e Piano operativo intercomunale (POI).
Il Comune di Rufina dopo aver redatto il PSI in collaborazione con i Comuni dell’Unione Valdarno Valdisieve – Pontassieve, Pelago, Londa e San Godenzo - sta avviando il procedimento per la formazione del Piano Operativo Comunale.
Relativamente ai contenuti, il Piano Operativo stabilisce nel dettaglio dove, come e quanto si può intervenire nella trasformazione, valorizzazione e tutela del territorio comunale, tanto nelle aree costruite (centri abitati e aree produttive), quanto nel territorio aperto (comprese le aree agricole). Contiene prescrizioni che sono legalmente vincolanti rispetto alla possibilità del privato di apportare modifiche all’interno delle aree di sua proprietà.
Il documento è composto da mappe, elaborati tecnici e relazioni organizzate in due parti fondamentali:

1) Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti;
2) Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI
È valida a tempo indeterminato e definisce gli strumenti di tutela e le modalità di intervento sull’edificato esistente in ambito urbano e rurale. Ad esempio, se si deve ristrutturare casa, la disciplina stabilisce gli interventi consentiti sulla proprietà (manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, ecc.). Oppure, se si vuole realizzare un annesso agricolo, la disciplina definisce le possibilità e le caratteristiche dell’intervento (altezza, superficie massima, materiali, ecc.).

DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI, INFRASTRUTTURALI ED EDILIZI DEL TERRITORIO
È valida per 5 anni e definisce nel dettaglio tutti gli interventi di recupero e di nuova costruzione, pubblici e privati, che per via della loro complessità e/o rilevanza necessitano di una specifica normativa di dettaglio. Ad esempio, stabilisce il perimetro di massima e le regole minime da rispettare per gli interventi di nuova edificazione (funzioni ammesse e loro posizionamento all’interno del lotto, numero di piani, altezze, ecc.). Nel caso di un intervento di recupero di un’area dismessa, stabilisce quali edifici possono essere demoliti, quali conservati e come intervenire su questi ultimi.”

 

Ultimo aggiornamento: Lun, 18/03/2024 - 11:09